Statuto

Statuto

Articolo 1: denominazione - torna su

È costituita l'Associazione denominata: "Horizon-ONLUS" in forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione.

Articolo 2: sede - torna su

La sede legale dell'Associazione è a Vasto, attualmente in Via P. Suriani, 84.

Articolo 3: durata - torna su

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4: scopi e obbiettivi - torna su

L'Associazione "Horizon-ONLUS" non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione vuole realizzare attività, ricerche e progetti per orientare interventi di aiuto e di ausilio a persone disabili per favorirne uguaglianze e pari opportunità e l'integrazione sociale, culturale e relazionale.

L'Associazione è estranea a qualsiasi partito ed a qualsiasi manifestazione politica e religiosa. L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, si propone in particolare di:

  • sensibilizzare la società e la pubblica amministrazione al rispetto ed all'applicazione delle norme di legge a tutela dei diritti del disabile;
  • assistere i soci a promuovere e gestire attività economiche e nello specifico attività di telelavoro ed altre forme di servizio, ad aziende ed enti, di carattere amministrativo, commerciale, informatico, ecc.;
  • organizzare iniziative di studio e di progettazione, seminari e corsi di formazione, di istruzione e di aggiornamento per migliorare la preparazione ed aumentare l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, anche ricorrendo a consulenti specializzati esterni convenzionati con l'Associazione;
  • di cooperare con enti, organizzazioni ed associazioni che siano costituiti o si costituiscano per la tutela, l'assistenza, il sostegno e l'inserimento sociale delle persone disabili;
  • organizzare convegni, conferenze, dibattiti, ed ogni altra attività similare per l'informazione dei cittadini sulle tematiche riguardanti la disabilità;
  • attivare uno sportello informativo specializzato di supporto diretto ad utenti disabili o normodotati;
  • istituire centri di assistenza al disabile con finalità di rieducazione e riabilitazione;
  • organizzare manifestazioni ludiche e gite ricreative;
  • effettuare qualunque altra attività utile o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5: patrimonio e finanziamento delle attività - torna su

Entrano a far parte del patrimonio sociale i beni mobili ed immobili, donazioni, legati e lasciti che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione. Per la migliore realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • versamenti delle quote associative compiuti all'atto di adesione e versamenti delle quote associative annue;
  • contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
  • erogazioni liberali da parte di società, enti e persone fisiche che intendono sostenere le attività, di cui all'art.13 del D. Lgs che disciplina le ONLUS;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse;
  • ogni altra iniziativa che concorra al finanziamento delle attività consentita dalla legge.

In relazione alle attività svolte sono tenute scritture contabili sistematiche e cronologiche atte a rappresentare compiutamente ed analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Articolo 6: soci - torna su

Possono aderire all'Associazione ed assumere la qualità di socio tutti coloro che saranno ammessi dalla Giunta Esecutiva in quanto si riconoscono nei principi ispiratori della mutualità o del sostegno alle categorie svantaggiate. Possono, quindi, essere soci le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati. Il loro numero è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. La qualifica di socio è compatibile con qualsiasi altra carica in qualunque altro organismo privato o pubblico. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'Associazione, a partecipare alla vita associativa ed a versare, la quota associativa annua. L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali e per quant'altro previsto dal presente Statuto.

Articolo 7: domanda di adesione - torna su

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta alla Giunta Esecutiva a mezzo di appositi modelli forniti dall'Associazione. L'ammissione è deliberata a maggioranza dei voti dalla Giunta Esecutiva ed ha effetto dalla data della deliberazione. La Giunta Esecutiva deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento con un provvedimento di accoglimento o di diniego. In caso di diniego, da comunicare all'interessato per iscritto, la Giunta Esecutiva non è tenuta ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 8: perdita della qualità di socio - torna su

La qualità di socio si perde per decesso, se persona fisica, o per fallimento o liquidazione se persona giuridica, per recesso o esclusione. Il socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale la Giunta Esecutiva riceve la notifica scritta della volontà di recesso. Il socio può essere escluso con delibera della Giunta Esecutiva nel caso in cui:

  • non versi la quota associativa annua o contravvenga alle norme del presente Statuto, degli eventuali emanandi regolamenti e delle deliberazioni assembleari o della Giunta Esecutiva;
  • cessi la partecipazione alla vita associativa o sia negligente nell'esecuzione dei compiti affidatigli;
  • sia colpito da interdizione giudiziale o condanna per reati in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica della delibera di esclusione. La notifica, comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, egli può adire un Collegio Arbitrale di cui all'Articolo 16: in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 9: organi sociali - torna su

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10: Assemblea dei Soci - torna su

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea si riunisce anche fuori della sede sociale e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Esecutiva su delibera della Giunta stessa ogni qualvolta lo ritenga necessario e qualora sia presentata domanda firmata da almeno un quinto dei soci: in tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda stessa. I soci sono convocati in Assemblea mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno, da affiggersi presso gli uffici della sede dell'Associazione e da inviare tramite lettera almeno sette giorni prima la data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione che non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta Esecutiva o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da un presidente eletto dall'Assemblea. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo che per le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali che hanno luogo a scrutinio segreto. Nel caso si renda necessario il presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, due scrutatori tra i soci presenti. Il presidente nomina un segretario che provvederà a verbalizzare la riunione su apposito libro. Il verbale dovrà essere firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente della Giunta Esecutiva, esperti su particolari materie inerenti gli argomenti da trattare. Ogni socio impedito può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio non amministratore. La delega deve indicare il giorno ed il luogo dell'Assemblea sia di prima sia di seconda convocazione e gli estremi anagrafici del delegato. Spetta al presidente dell'Assemblea costatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto e inoltre non può esercitare il voto per più di cinque deleghe. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità ed i loro personali interessi i componenti della Giunta Esecutiva non hanno diritto di voto.

Articolo 11: Assemblea ordinaria - torna su

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della gestione precedente. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

  • alla nomina della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • all'eventuale revoca dei componenti degli organi suddetti;
  • agli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
  • all'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  • all'eventuale destinazione di fondi, di riserve o capitale e dei beni mobili ed immobili, durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
  • a quanto ad essa demandato per legge o Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in caso di parità la proposta messa in votazione si intenderà respinta. Per le elezioni delle cariche sociali a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Articolo 12: Assemblea straordinaria - torna su

L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci ed in seconda convocazione almeno un terzo; per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 13: Giunta Esecutiva - torna su

L'Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva; essa si compone di un Presidente, di un Vicepresidente e da uno a tre Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci scelti tra i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dalla Giunta Esecutiva fra i propri membri. Non possono far parte della Giunta Esecutiva i componenti fra loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso. I componenti della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni e sono rieleggibili ogni volta per lo stesso periodo. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, la Giunta, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, si intende decaduta l'intera Giunta. La Giunta si riunisce, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta l'anno, per predisporre il bilancio consuntivo e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per la determinazione dell'ammontare della quota associativa annua e dei corrispettivi specifici, modalità e termini di versamento. Alle riunioni della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, mediante avviso da affiggersi presso la sede dell'Associazione o comunicazione scritta inviata tramite lettera. La Giunta è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti la Giunta ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. I componenti della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto ad un'indennità di carica il cui limite massimo è stabilito dall'Assemblea dei soci. La Giunta determina, nell'ambito dei limiti stabiliti dall'Assemblea, le modalità e i termini della corresponsione delle indennità. È previsto il rimborso delle spese eventualmente sostenute in relazione alla carica ricoperta, purché debitamente documentate. La Giunta Esecutiva ha la facoltà di nominare ogni altra figura o organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, di delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso, a soci o a persone esterne all'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n° 460. La Giunta Esecutiva è investita di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Alla Giunta Esecutiva compete in particolare di:

  • predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
  • determinare l'ammontare della quota associativa annua;
  • vagliare le richieste di associazione;
  • predisporre i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  • istituire, sopprimere e trasferire sedi operative o secondarie dell'Associazione oltre che rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da dette sedi istituzionali;
  • accettare donazioni, lasciti e contributi di associazioni, enti pubblici e privati;
  • stipulare contratti, convenzioni e atti di ogni genere necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  • assumere e licenziare il personale, deliberare sulle corresponsioni da assegnare allo stesso, compilare il regolamento degli uffici;
  • esercitare ogni altra funzione che non sia, per legge o Statuto, riservata ad altro organo dell'Associazione.

Il Presidente della Giunta Esecutiva ha la legale rappresentanza dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta, cui propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per un pratico conseguimento dei fini sociali, per lo sviluppo dell'attività e l'estensione dei servizi prestati agli associati. Può esercitare in caso di assoluta necessità i poteri della Giunta, alla quale deve però riferire alla prima adunanza. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura la gestione della cassa e la tenuta dei libri contabili, esige le quote sociali, impartisce direttive al personale. Il Presidente può aprire conti correnti bancari, depositare la propria firma, chiedere affidamenti e dilazioni, girare gli assegni e ordinare bonifici bancari. Nello svolgimento delle sue mansioni può avvalersi di consulenti esterni o di strutture societarie previste dal regolamento. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Presidente o altro membro della Giunta Esecutiva da lui delegato tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14: Collegio dei Revisori dei Conti - torna su

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui uno ne assume la presidenza, e di due membri supplenti. Il Collegio è nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci, resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili ogni volta per lo stesso periodo. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e redige una relazione al bilancio consuntivo. I suoi membri potranno procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 15: Esercizio economico – finanziario - torna su

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno la Giunta Esecutiva è convocata per deliberare sul bilancio consuntivo e sui relativi documenti allegati, da comunicare al Collegio dei Revisori dei Conti e da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea che dovrà essere convocata entro il 30 aprile. L'eventuale deroga ai tempi sopraindicati può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio e le relative relazioni, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono le Assemblee convocate per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione né al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16: Collegio Arbitrale - torna su

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione o fra i soci tra loro, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni dei suoi organi ed il ricorso del socio per l'esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva, saranno rimessi ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati dalle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due. Il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione, su ricorso della parte che ha provveduto alla nomina del proprio arbitro, nomina l'arbitro di competenza dell'altra parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dalla notifica delle generalità del primo arbitro. Il Presidente del Tribunale nomina, inoltre, il terzo arbitro su ricorso di una delle parti, qualora i primi due arbitri non vi provvedano entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro. Nel caso che la controversia sia insorta tra più di due parti, l'intero Collegio Arbitrale, sempre di numero dispari, dovrà essere nominato direttamente dal Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Gli Arbitri giudicano nei limiti di legge quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura. Le loro decisioni sono, sempre nei limiti della legge, inappellabili. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura Civile in materia.

Articolo 17: Scioglimento e liquidazione - torna su

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando ne ricorrono i presupposti, è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. È fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio residuo risultante dal rendiconto finale della liquidazione ad altre ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18: Rinvio alla legge - torna su

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.